Liturgia
Il Santo Rosario
Le indulgenze concesse a chi recita il Rosario
Le indulgenze concesse a chi recita il Rosario
Ecco le indulgenze generali concesse ai fedeli che recitano il Rosario.
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che:
- recita devotamente il Rosario in Chiesa o in pubblico oratorio, oppure in famiglia, in una comunità religiosa, in una pia associazione e in modo generale quando più fedeli si riuniscono per un fine buono;
- si unisce devotamente alla recita di questa preghiera, mentre viene fatta dal papa, e trasmessa per mezzo della televisione o della radio.
Nelle altre circostanze l'indulgenza è parziale.
Per l'indulgenza plenaria annessa alla recita del Rosario sono stabilite queste norme:
- è sufficiente la recita della sola terza parte; ma le cinque decadi devono recitarsi senza interruzione;
- alla preghiera vocale si deve aggiungere la meditazione dei Misteri;
- nella recita pubblica i Misteri devono essere enunciati espressamente; invece in quella privata è sufficiente che il fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione dei Misteri.
Come per ogni indulgenza plenaria, si richiede inoltre:
- il distacco affettivo da qualsiasi peccato, anche veniale;
- il soddisfacimento (anche in giorni diversi ma immediatamente precedenti o seguenti quello in cui viene recitato il Rosario) delle seguenti condizioni: la confessione sacramentale, la partecipazione all'Eucaristia ed una preghiera secondo le intenzioni del papa. Mancando una di queste condizioni l'indulgenza diventa parziale.
Dal codice di diritto canonico possiamo vedere in cosa consiste l'indulgenza:
canone 992.
L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
canone 993.
L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
canone 994.
Ogni fedele può lucrare per sé stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie.
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che:
- recita devotamente il Rosario in Chiesa o in pubblico oratorio, oppure in famiglia, in una comunità religiosa, in una pia associazione e in modo generale quando più fedeli si riuniscono per un fine buono;
- si unisce devotamente alla recita di questa preghiera, mentre viene fatta dal papa, e trasmessa per mezzo della televisione o della radio.
Nelle altre circostanze l'indulgenza è parziale.
Per l'indulgenza plenaria annessa alla recita del Rosario sono stabilite queste norme:
- è sufficiente la recita della sola terza parte; ma le cinque decadi devono recitarsi senza interruzione;
- alla preghiera vocale si deve aggiungere la meditazione dei Misteri;
- nella recita pubblica i Misteri devono essere enunciati espressamente; invece in quella privata è sufficiente che il fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione dei Misteri.
Come per ogni indulgenza plenaria, si richiede inoltre:
- il distacco affettivo da qualsiasi peccato, anche veniale;
- il soddisfacimento (anche in giorni diversi ma immediatamente precedenti o seguenti quello in cui viene recitato il Rosario) delle seguenti condizioni: la confessione sacramentale, la partecipazione all'Eucaristia ed una preghiera secondo le intenzioni del papa. Mancando una di queste condizioni l'indulgenza diventa parziale.
Dal codice di diritto canonico possiamo vedere in cosa consiste l'indulgenza:
canone 992.
L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
canone 993.
L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
canone 994.
Ogni fedele può lucrare per sé stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie.